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Forensics Readiness

 

Per chi si fosse perso il nostro Talk a SMAU Milano 2017? GDPR & Forensics Readiness..., o volesse rivedere il materiale, abbiamo pubblicato su Slideshare le slide.

Visto l'intesse che ha suscitato il talk siamo a disposizione per approfondire il tema con chiunque sia interessato, nella sezione contatti trovate tutti i nostri riferimenti

https://www.slideshare.net/AlessandroFiorenzi/gdpr-forensics-readiness

 

Le Chat Whatsapp, Telegram, Signal etc.. sempre più spesso sono al centro di procedimenti sia civili che penali ma come è possibile acquisire in maniera corretta una conversazione Whatsapp?
A sciogliere questo dubbio è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 49016/2017 con chi ha stabilito che "per l'utilizzabilità della chat è indispensabile l'acquisizione del supporto telematico".

le chat rappresentano una prova documentale ai termini del 234 CPP, tuttavia la sola ed esclusiva trascrizione della chat non è valida ai fini probatori. La suprema corte ha infatti stabilito che ai fini probatori la trascrizione di una chat, quindi che sia Whatsapp o Telegram o qualsiasi altra chat, richiede l'acquisizione del supporto che la contiene, solo così è possibile accertare la l'originalità, autenticità e integrità della prova chat.

Un concetto chiaro e ampiamente discusso per noi CT Forensi, ma poco chiaro a giudici e avvocato. Dal punto di vista tecnico l'elemento probatorio, che si tratti di una chat, piuttosto che di una mail o di un sms deve essere acquisito unitamente al contesto in cui si trova. Questo significa che se intendiamo produrre come elemento di prova una mail, questa deve essere prodotta unitamente alla mailbox da cui proviene, se andiamo a produrre un sms, una chiamata o una chat, di qualunque tipo sia, deve essere prodotta unitamente al dispositivo da cui proviene.

Risultati immagini

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ott - Legittimo il licenziamento del dipendente che scarica sulla propria pen drive diversi dati aziendali. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 25147/2017. La Corte ha ritenuto che la misura e' legittima anche in assenza di una successiva divulgazione a terzi dei dati raccolti. E' stata cosi' censurata l'operazione considerando solo la gravita' di quanto fatto a prescindere da ogni possibile sviluppo. Per essere piu' precisi - si legge nella sentenza - l'operato del prestatore e' censurabile sotto due profili. E' stata censurata la grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento morale e materiale e, in seconda battuta, la circostanza che il soggetto avesse compiuto azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro individuata nel furto o danneggiamento volontario di materiale di impresa illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione. Tanto e' bastato per incrinare irrimediabilmente il vincolo di fiducia tra lavoratore e datore.

Gpi

(RADIOCOR) 24-10-17 15:18:30 (0475)AVV 5 NNNN

Studio Fiorenzi P.IVA 06170660481 - Perizie Informatiche Forensi e Consulenze Tecniche a valore Legale e Giudiziario in Tribunale